DEFINIZIONI

Fornitore: Si intende GECA srl, avente sede legale in Via Monferrato 54, 20098 San Giuliano Milanese MI
Committente: La persona fisica o giuridica o Cooperativa o Ente che inoltra l’Ordine a GECA srl
La Fornitura: Il contenuto dell’Ordine
Ordine: La richiesta documentata contenente tutti i requisiti del servizio o del prodotto richiesto dal Committente al Fornitore
Corrispettivo: Il prezzo pattuito per la Fornitura
Condizioni di vendita: Condizioni Generali di Vendita
Conferma d’ordine: Conferma d’ordine
Garanzia di integrità materiale: Danneggiamenti
Garanzia di conformità della fornitura: Conformità della fornitura rispetto alle specifiche tecniche come stabilito dall’art. 2

 

 

Art.1. Applicazione delle condizioni generali di vendita – conclusione del contratto

1.1 Le presenti CONDIZIONI DI VENDITA si applicano all’insieme delle relazioni commerciali tra Fornitore e Committente e pertanto saranno applicate ad ogni singolo ordine; esse prevalgono su ogni condizione di acquisto salvo deroga da effettuarsi in forma scritta da parte del Fornitore.

1.2 Salvo contraria comunicazione, le presenti CONDIZIONI DI VENDITA si considerano tacitamente accettate all’emissione dell’ordine da parte del Committente.

1.3 Nessuna condizione speciale di fornitura, di consegna e di pagamento, salvo accettazione formale e scritta del Fornitore, può prevalere sulle presenti CONDIZIONI DI VENDITA.

1.4 I contenuti e le immagini da stampare e l’acquisizione delle relative autorizzazioni alla loro riproduzione restano di esclusiva responsabilità del Committente. Il Committente esonera pertanto il Fornitore da qualsiasi responsabilità sui contenuti caricati, impegnandosi altresì a mantenerlo indenne da eventuali pretese di terzi che dovessero lamentare violazioni di diritti di proprietà intellettuale, lesioni all’immagine o comunque qualsiasi danno patrimoniale e non patrimoniale conseguente alla stampa delle immagini e dei contenuti.

 

Art.2. Ordini – Conferma d’Ordine

2.1 Gli ordini del Committente, e/o rispettive modifiche, devono essere effettuati in forma scritta. Le modalità di trasmissione degli ordini ed i destinatari verranno concordate tra il Committente ed il Fornitore.

2.2 Qualora previsto tra le parti, successivamente all’arrivo dell’Ordine, il Fornitore inoltrerà conferma d’ordine all’indirizzo e secondo le modalità indicate dal Committente.

2.3 Il Fornitore si riserva la possibilità di chiedere un adeguamento delle condizioni contrattuali (es. maggiorazione costi) a fronte di richieste di modifiche ricevute dal Committente e relative ai requisiti dei prodotti oggetto del contratto.

2.4 Ogni eventuale ordine telefonico dovrà essere confermato per iscritto entro il giorno stesso secondo le modalità di cui al punto 2.1, diversamente il Fornitore provvederà all’invio della conferma d’ordine al Committente secondo quanto stabilito al punto 2.2.

2.5 Se per ragioni di speditezza e di celerità, richieste dal Committente, l’ordine dovrà essere eseguito prima del perfezionarsi della procedura d’ordine di cui al punto 2.1, l’esecuzione dell’ordine da parte del Fornitore avrà gli effetti di cui all’art. 1327 cod. civ.

2.6 In caso di ordini carenti totalmente o parzialmente  di specifiche tecniche, capitolati, riferimenti a standard e/o normative tecniche di riferimento od in generale di requisiti adeguatamente definiti, il Fornitore utilizzerà materiali, trattamenti, processi e soluzioni ritenute affidabili da quest’ultimo in funzione delle informazioni conosciute e sulla base della propria esperienza, che si intendono sin d’ora accettate dal Committente a seguito della trasmissione del preventivo o, qualora prevista, della conferma d’ordine. Ciò in quanto il Fornitore non è tenuto a conoscere tutte le destinazioni d’uso, i campi di applicazione, le rispettive criticità e rischi correlati dei prodotti che fornisce al Committente (a meno che non sia quest’ultimo a comunicare in forma scritta tali informazioni). Pertanto, in alcun caso, il Fornitore si riterrà responsabile di reclami del Committente derivanti dalle suddette carenze.

 

Art.3. Corrispettivo

3.1 Il Corrispettivo cui le parti fanno riferimento è quello espressamente indicato nel preventivo inviato dal Fornitore al Committente. Al Corrispettivo sarà da aggiungersi l’imposta sul valore aggiunto (IVA) in vigore al momento della trasmissione dell’offerta/conferma d’ordine.

3.2 Eventuali eccedenze rispetto al quantitativo ordinato, su autorizzazione del Committente, verranno consegnate, inserite nel DDT e fatturate.

3.3 La tolleranza di tiratura è prevista di norma in +/- 3%.

3.4 Qualora nel corso della fornitura si verificassero aumenti nel costo dei materiali, nella manodopera o negli altri elementi di costo, resta in facoltà del Fornitore contrattare con il Committente un adeguamento dei prezzi a partire dalle date in cui tali aumenti sono intervenuti.

3.5 Il Fornitore non accetta sconti né arrotondamenti non autorizzati.

 

Art.4. Termine di consegna

4.1 La consegna avverrà nei modi e nei tempi specificati in ogni singolo ordine.

4.2 Se la consegna è ritardata per causa di forza maggiore, oppure da un’azione od omissione del Committente, verrà concessa una proroga del termine di consegna tale da tener conto ragionevolmente di tutte le circostanze del caso.

4.3 Nel caso specifico di contratti per i quali siano interessati materiali in conto lavorazione del Committente, il termine di evasione dell’ordine sarà strettamente correlato alla puntuale consegna dei suddetti materiali secondo quanto definito in fase di contrattazione. In caso di omissioni od inadempienze del Committente, il Fornitore non si riterrà responsabile dei ritardi conseguenti.

4.4 Se il Committente non esegue il ritiro dei prodotti alla debita scadenza, dovrà ugualmente effettuare tutti i pagamenti connessi. Il Fornitore provvederà al magazzinaggio del materiale a spese ed a rischio e pericolo del Committente. Su richiesta scritta del Committente, il Fornitore si obbliga ad assicurare il materiale a spese del Committente stesso.

 

Art.5. Condizioni di pagamento e riserva di proprietà

5.1 I pagamenti devono essere effettuati nei modi ed alla scadenza o scadenze concordate dalle parti e specificati nel preventivo / conferma d’ordine, avuto riguardo al punto 2 e 3 delle presenti CONDIZIONI DI VENDITA.

5.2 Nel caso in cui i prodotti non potessero essere consegnati e/o completati a causa di inadempienze imputabili al Committente, il Fornitore si riserva la possibilità di richiedere anticipi di pagamento in funzione dei semilavorati già prodotti. Il Committente ha la facoltà di verificare presso il Fornitore la presenza dei suddetti semilavorati previo accordo su tempi e modi.

5.3 In caso di ritardo nel pagamento decorreranno gli interessi commerciali nella misura del tasso ufficiale di sconto aumentato di 5 punti. Accordi diversi potranno essere stipulati direttamente con il Committente, in deroga a questo punto.

 

Art.6. Controlli, Collaudi, Registrazioni e Rintracciabilità

6.1 I controlli, criteri di rintracciabilità dei prodotti e le rispettive registrazioni saranno effettuati secondo le procedure in essere presso il Fornitore.

6.2 Qualora le procedure di cui al punto 6.1 fossero definite dal Committente successivamente alla conclusione dei contratti, queste potrebbero divenire oggetto di una rivalutazione del corrispettivo pattuito.

6.3 Salvo diversamente concordato, il Fornitore non esegue controlli tecnici e/o collaudi in accettazione relativamente al materiale ricevuto in conto lavorazione dal Committente che, diversamente, viene reso direttamente disponibile alle linee di produzione.

 

Art.7. Trasporto ed imballaggio

7.1 Il Fornitore effettua confezionamento ed imballaggio per la spedizione dei Prodotti nella forma ritenuta più opportuna e secondo esperienza d’uso salvo la richiesta specifica di confezionamento ed imballaggio da parte del Committente che comunque dovrà essere accettata dal Fornitore.

7.2 Il Fornitore non risponde di eventuali danni al prodotto o al suo imballaggio, manomissioni o ammanchi che si dovessero verificare dopo l’uscita dai suoi magazzini secondo quanto previsto dagli Incoterms.

7.3 In riferimento al Decreto Legislativo 116/2020, il Fornitore dichiara che l’identificazione ambientale dei materiali di imballaggio impiegati per la consegna al Committente sono i seguenti:

  • Cartone PAP 20;
  • Nastro adesivo: PP 5;
  • Bancali: FOR 50;
  • Estensibile avvolgi bancale: PELD 4;
  • Pacchi termo: HDPE 4.
Art.8. Garanzia dell’integrità materiale della fornitura – Garanzia di conformità della fornitura

8.1 Nei limiti ed ai sensi delle disposizioni che seguono, il Fornitore garantisce che la fornitura è materialmente integra ed è conforme all’ordine come stabilito dall’art. 2. La garanzia decorre dal giorno dell’avvenuta consegna secondo quanto di seguito specificato.

8.2 Il Committente dovrà denunciare in forma scritta la carenza dell’integrità materiale della fornitura e/o la non conformità della fornitura al Fornitore.

8.3 La denuncia dovrà avvenire a pena di decadenza entro cinque (5) giorni in caso di carenza dell’integrità materiale della fornitura ed entro sessanta (60) giorni per la garanzia di conformità della fornitura.

8.4 A seguito della denuncia dei vizi e/o difetti, il Fornitore provvederà a Suo insindacabile giudizio ad inviare personale qualificato al fine di appurare tali vizi e/o difetti oppure a farsi consegnare detto materiale presso i propri stabilimenti agli indirizzi che saranno comunicati al Committente. Accertata l’esistenza di vizi e/o difetti il Fornitore provvederà alla sostituzione, riparazione o rilavorazione del materiale nei tempi e nei modi che saranno concordati con il Committente e che terranno conto del carattere dell’urgenza.

8.5 Nell’ipotesi in cui il Committente non voglia la sostituzione della Fornitura con vizi e/o difetti, il diritto del Committente al risarcimento dei danni sarà limitato ad un importo massimo pari al valore del prodotto fornito che presenta vizi e/o difetti, con esclusione di ogni ulteriore danno diretto ed indiretto e limitatamente alle copie che presentano tale vizio e/o difetto. Eventuali copie difettose dovranno essere messe a disposizione del Fornitore per i necessari controlli.

8.6 In caso di contraddittorio fra Committente e Fornitore circa l’esistenza dei vizi e/o difetti, le parti nomineranno un proprio esperto di fiducia al fine di verificare l’esistenza o meno di tali vizi e/o difetti. In caso di disaccordo fra i predetti tecnici sarà nominato un terzo esperto dal Presidente del Tribunale di Milano su ricorso della parte più diligente. Gli esperti decideranno a maggioranza.

8.7 In ogni caso la garanzia non opera in caso di danni e/o difetti dovuti ad anomalie derivanti e/o connesse a parti assemblate e/o aggiunte direttamente dal Committente; oppure a seguito di normale usura della Fornitura dovuta all’utilizzo od impropria conservazione; alterazione della stessa da parte del Committente; difetti occulti “relativi o causati da” eventuale materiale in conto lavorazione ricevuto dal Committente; oppure a causa di danneggiamento da parte di terzi.

 

Art.9. Obblighi di riservatezza – Trattamento dati personali

9.1 Tutte le notizie inerenti al Know-how di cui il Fornitore è titolare, nonché le altre informazioni aziendali e commerciali di cui il Committente verrà a conoscenza nel corso delle trattative e dell’esecuzione del contratto devono intendersi riservate e non utilizzabili né direttamente, né indirettamente dal Committente, se non nei limiti necessari per la corretta esecuzione del contratto, né dovranno essere rivelate a terzi. Nei dati riservati si intendono comprese le notizie relative agli impianti, ai mezzi di produzione ed agli altri beni aziendali del Fornitore, nonché ai modelli ed all’organizzazione della produzione, ai servizi resi, alle iniziative commerciali, alla clientela, alla gestione e all’andamento dell’azienda, ai rapporti con i terzi e così via. Il Committente si impegna ad adottare ogni ragionevole precauzione per tenere tali informazioni segrete, comunicandole solo ai propri dipendenti sotto vincolo di segretezza.

9.2 Committente e Fornitore acconsentono ex D.lgs 196/2003 e Regolamento UE/679/2006 che i propri dati siano oggetto di trattamento dall’altra parte ai fini dell’esecuzione del rapporto contrattuale.

 

Art.10. Diritti della proprietà industriale

10.1 Salvo diversamente accordato in fase di conclusione del contratto, qualsiasi artwork, documento tecnico o di gestione aziendale, emesso dal Fornitore, e che permetta l’esecuzione dello stesso contratto, rimane di proprietà del Fornitore. Anche nel caso in cui il Committente dovesse ricevere tale documentazione, non è autorizzato a divulgarla in alcuno modo senza la preventiva autorizzazione scritta del Fornitore (salvo ne divenga proprietario nei modi di legge).

10.2 Eventuale documentazione tecnica di prodotto (es. tracciati di fustella, prototipi, etc.) realizzata dal Fornitore e necessaria ad espletare i propri processi rimane di proprietà del Fornitore stesso anche a contratto evaso. In alcun modo l’acquisto della proprietà dei beni oggetto della Fornitura comporterà l’obbligo di cessione al Committente della suddetta documentazione.

10.3 Nel corso della durata del contratto e successivamente alla sua cessazione, il Fornitore si impegna a non rivelare, pubblicare o divulgare in qualsiasi modalità una qualsiasi parte dei brevetti, dei modelli o dei disegni o del know-how tecnico di proprietà del Committente tranne che per le attività eventualmente da eseguire in outsourcing.

 

Art.11. Accesso negli Stabilimenti

11.1 L’accesso negli Stabilimenti del Fornitore deve essere formalmente richiesto dal Committente e deve, in ogni caso, essere approvato dalla Direzione Generale del Fornitore. In alcun modo l’accettazione del preventivo comporta il tacito assenso per l’accesso negli Stabilimenti del Fornitore.

 

Art.12. Forza maggiore e inesigibilità

12.1 In base all’art. 1256 del C.C. il Fornitore leso da eventi di forza maggiore che impediscono o limitano fortemente la sua produzione non può essere ritenuto responsabile del ritardo nella consegna per tutto il periodo dell’evento stesso. In caso di eventi di forza maggiore, il Committente non ha il diritto di recedere dal contratto, né di richiedere un risarcimento danni. L’erogazione definitivamente impossibile del servizio esime il Fornitore da ogni obbligo.

12.2 Se per qualsiasi altro motivo inaspettato non fosse possibile pretendere, da un imprenditore pertinente con ordinaria esperienza, di adempiere agli obblighi contrattuali, nella misura stabilita a monte, il Fornitore può richiedere di cambiare le condizioni contrattuali o, in caso di mancato accordo, di recedere dal contratto.

 

Art.13. Eccezione di inadempimento ex art. 1453 c.c. – clausola risolutiva espressa ex art. 1456 c.c.

13.1 Se il Committente è in ritardo nell’effettuare i pagamenti nei modi e nei termini di cui al punto 5, il Fornitore potrà sospendere l’adempimento delle proprie obbligazioni ex art. 1453 c.c.

13.2 Se il ritardo del Committente nell’adempiere la propria obbligazione di cui alla clausola 5 supera i 60 giorni, il Fornitore ha diritto, fatta comunque salva ogni diversa azione e/o tutela prevista dalle presenti condizioni e/o dalle disposizioni di legge, di risolvere il contratto ex art. 1456 c.c. (clausola risolutiva espressa) dandone comunicazione a mezzo racc. a.r. o a mezzo PEC al Committente.

 

Art.14. Legge applicabile e Risoluzione delle controversie

14.1 Al presente contratto si applica la legge italiana. Tutte le controversie eventualmente derivanti dalle presenti CONDIZIONI DI VENDITA e dai singoli contratti di compravendita cui queste si applicano tra Committente e Fornitore, sono di esclusiva competenza del Tribunale di Milano.

 

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., con l’invio dell’ordine il Committente dichiara di approvare specificatamente gli articoli 1-2-5-8-10-12-13-14.

 

M01.02/2_R01 del 14/12/2022